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Il diritto di famiglia

La Separazione Personale dei Coniugi

 

L’Ordinamento Giuridico Italiano prevede lo scioglimento del matrimonio attraverso il divorzio, tuttavia, al fine di poter accedere alla procedura di divorzio è necessaria una previa procedura di separazione.
Lo status di coniuge separato può raggiungersi attraverso diversi iter: la separazione giudiziale, la separazione consensuale, la negoziazione assistita e l’accordo di separazione concluso davanti l’Ufficiale dello Stato Civile.
                                                                                            
La separazione giudiziale è lo strumento che si rende necessario ogni qualvolta si verifichino, “…anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole” (art. 151 c.c.), ovvero qualora i coniugi non raggiungano un accordo sulle condizioni della separazione personale.
In questo caso, il coniuge interessato all’ottenimento della separazione adisce l’Autorità Giudiziaria, promuovendo così un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione che, all’esito della fase istruttoria, perverrà ad una sentenza di merito, contenente i provvedimenti relativi ai coniugi, alla prole e, ove ne ricorrano le circostanze, deciderà “…a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio” (art. 151 c.c.).


Tuttavia, nella prassi è abbastanza frequente che il rito giudiziale si trasformi in rito consensuale, allorquando, nelle more del procedimento, i separandi raggiungano un accordo sulle condizioni della separazione.
La separazione consensuale presuppone il raggiunto accordo dei coniugi sulla scelta di separarsi, nonché sulle relative condizioni.
Tale istituto, tuttavia, non può prescindere dall’omologazione del Tribunale competente e pertanto, nonostante l’accordo tra i coniugi sia presupposto essenziale, rientra comunque tra i procedimenti giurisdizionali che si introducono attraverso un ricorso regolato dalle norme del codice civile e dal codice di procedura civile.
La procedura è molto più snella e celere di quella prescritta per la separazione giudiziale, in quanto i separandi avranno già indicato nel ricorso introduttivo (unico atto del procedimento) tutte le condizioni da applicare allo scioglimento del loro vincolo matrimoniale.
Di conseguenza, si svolgerà un’unica udienza, avanti al Presidente del Tribunale, all’esito della quale, dopo il controllo del giudice sulle condizioni previste nella separazione, il Tribunale emetterà il decreto di omologa.
La separazione consensuale rientra tra i procedimenti non contenziosi e pertanto non è prevista l’assistenza obbligatoria di un legale.


La negoziazione assistita costituisce un nuovo strumento per addivenire alla separazione, introdotto dal Decreto Legge 12/09/2014 n. 132, convertito nella Legge 10/11/2014 n. 162.
Nel diritto di famiglia, la negoziazione assistita ha la finalità di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di divorzio o di modifica delle condizioni che attengono a questi istituti senza tuttavia adire l’Autorità Giudiziaria e per questo, risultando più snella e libera da particolari formalismi.
Tale procedura può essere scelta in alternativa agli istituti suindicati, nel caso in cui i coniugi si trovino d’accordo sulle condizioni della separazione, cerchino un risultato celere ma non soddisfino i requisiti necessari per concludere un accordo avanti all’Ufficio dello Stato Civile, in quanto nella famiglia siano presenti figli minori e/o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o non autosufficienti economicamente e/o allorquando in occasione e conseguenza della separazione si rendano necessarie pronunce patrimoniali di qualsiasi genere.
La negoziazione assistita prescrive l’assistenza di almeno un avvocato per parte, al fine di realizzare l’adeguata tutela di tutti i soggetti coinvolti.


Gli avvocati giocano un ruolo fondamentale in questa procedura, in quanto si assumono non solo la responsabilità che spetta al Tribunale, in relazione al tentativo di conciliazione, alle dichiarazioni circa la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, ma soprattutto accompagnano i coniugi durante tutta la fase delle trattative, alla ricerca di un risultato soddisfacente per entrambi.
Una volta concluso, l’accordo viene trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, al fine di veder apposto il nulla osta.


Il raggiunto accordo costituisce titolo esecutivo ed è idoneo a produrre gli effetti traslativi dei diritti di proprietà ivi contenuti, anche con riferimento agli adempimenti in Conservatoria.
L’accordo concluso avanti l’Ufficiale dello Stato Civile configura un nuovo procedimento stragiudiziale, introdotto anch’esso dal Decreto Legge 12/09/2014 n. 132, convertito nella Legge 10/11/2014 n. 162 e presuppone l’assenza di figli minori e/o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o non autosufficienti economicamente, oltrechè la totale assenza di accordi patrimoniali di qualsiasi tipo tra i coniugi.
In questa procedura, che si perfeziona davanti all’Ufficiale dello Stato Civile per ottenere la separazione, il divorzio o le modifiche delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, è facoltativa l’assistenza di un difensore, che può anche essere comune ad entrambi i coniugi.
Trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, i coniugi devono presentarsi nuovamente avanti l’Ufficiale dello Stato Civile per rendere una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.
La mancata comparizione equivale alla mancata conferma dell’accordo.
                                                                                               
Le condizioni stabilite nella separazione, a prescindere dal procedimento prescelto, potranno in ogni tempo essere modificate o revocate, qualora intervengano fatti nuovi che mutino la situazione di uno dei coniugi oppure il rapporto con i figli.

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