Studio Legale Muzzetta
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L'assegno divorzile: natura e decorrenza
All’interno di un giudizio di scioglimento del matrimonio è assai probabile trovare la richiesta di assegno divorzile da parte del coniuge più debole economicamente.
A tale proposito, occorre ricordare come recentemente l’orientamento prevalente sia stato modificato dalla Corte di Cassazione.
Infatti, dalla storica pronuncia del 2018 n. 18287, emessa dalle Sezioni Unite, l’assegno divorzile ha una duplice funzione: assistenziale e compensativa.
Da ciò discende che al giudice che dovrà pronunciarsi sull’accoglimento della domanda di assegno divorzile e in caso positivo anche sulla sua quantificazione, viene richiesto di effettuare un’indagine sia sull’effettiva inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente, sia sulla impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative personali sacrificate.
In altre parole, al fine di veder riconosciuto il diritto alla corresponsione di un assegno divorzile sarà necessario che l’ex coniuge non abbia propri mezzi economici adeguati (funzione assistenziale dell’assegno) e che al contempo, tale condizione di squilibrio economico sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all’interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (funzione compensativa dell’assegno).
In questo modo, la corretta quantificazione dell’assegno divorzile, oltre a non lasciare senza assistenza chi ne ha reale bisogno, soprattutto dopo una vita di sacrifici e rinunce in nome della famiglia (e spesso della carriera dell’altro coniuge), sarà finalizzata, anche attraverso la ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex-coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
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L’assegno divorzile trae la sua giustificazione nel nuovo “status” delle parti e pertanto decorre dal momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato, ovvero diviene definitiva.
Nessun “buco” nella gestione economica tra i coniugi, però.
Sino a questo momento, infatti, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra le parti, a meno che, durante il giudizio divorzile, non vengano emessi provvedimenti provvisori, temporanei ed urgenti che andranno a sostituirsi a quelli emessi nel giudizio di separazione, fino al completo soppiantamento, discendente dalla sentenza di divorzio divenuta definitiva.